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A Compagna > Statuto > Regolamento provvisorio 2011

[ Articolo 1. Candidature ] [ Articolo 2. Commissione elettorale ] [ Articolo 3 – Scheda elettorale ] [ Articolo 4 – Svolgimento delle elezioni ] [ Articolo 5 – Nomina degli eletti agli organi sociali ] [ Articolo 6 – Giovani e studenti ] [ Articolo 7 – Consultori a vita ] [ Articolo 8 – Soci morosi ]

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Regolamento provvisorio
approvato all’unanimità dalla Consulta del 12-11-2011
approvato all’unanimità dal Parlamento del 19-11-2011

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Elezioni

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Articolo 1 – Candidature

Le elezioni sono indette, ai sensi dello Statuto, dal Consolato per le seguenti cariche

I soci interessati a candidarsi presentano le loro candidature alla Commissione elettorale, di cui all’art. 2. Le candidature per le cariche 1-2-3 sono tra loro mutuamente esclusive.

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Articolo 2 – Commissione elettorale

Entro il terzo anno del doppio biennio sociale, il Consolato nomina una Commissione elettorale costituita di tre membri: un console, un consultore ed un socio. I compiti della Commissione elettorale sono i seguenti.

(1) Ricevere i nominativi dei soci effettivi che intendono candidarsi e suddividerli per la carica alla quale intendono concorrere tenuto anche conto di quanto previsto al successivo art. 3; verificare che i soci che si sono candidati siano in regola con la quota sociale annua, ai sensi dell’art. ventiduesimo dello Statuto.
La Commissione elettorale ha facoltà di verificare la disponibilità di Soci ad essere candidati.

(2) Compilare gli elenchi, in ordine alfabetico, delle candidature per i vari organi e consegnarle, entro il 15 marzo, al Consolato che provvederà ad affiggerli nella sede sociale, a pubblicarli in evidenza sul sito Internet de A COMPAGNA e a pubblicarli nel Bollettino sociale.

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Articolo 3 – Scheda elettorale

Ai soci viene fornita una scheda elettorale contenente l’elenco delle cariche sociali ed i nominativi dei relativi candidati, suddivisi per carica. Ciascun elettore esprime il suo voto secondo il seguente schema:

Se per una data carica le indicazioni di preferenza eccedono quelle appena stabilite, la votazione per quella carica è nulla. Le preferenze si esprimono con una crocetta posta a lato del nominativo prescelto, distintamente per ogni carica.

I candidati alle cariche n. 1-2-3 sono automaticamente candidati anche alle cariche 4, 5. I voti dati ai candidati alle cariche n. 1-2-3 valgono anche per la carica 4 e 5; se in una scheda un candidato è stato votato per più cariche, ai fini del conteggio le preferenze per le cariche 4 e 5 vengono contate una per scheda.

Per facilitare le operazioni di voto la scheda sarà predisposta come da allegato.

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Articolo 4 – Svolgimento delle elezioni

Il Parlamento, convocato per lo svolgimento delle elezioni, nomina i componenti del seggio elettorale e ne individua il coordinatore, tenendone esclusi i candidati.

La votazione avverrà per scrutinio segreto.

Il seggio elettorale rimarrà aperto, a disposizione dei soci votanti, fino alle ore 19 del giorno della sua costituzione, e dalle ore 9 alle ore 12 del primo giorno festivo successivo.

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Articolo 5 - Nomina degli eletti agli organi sociali

Il coordinatore dei componenti il seggio elettorale comunica l'avvenuta elezione dei rappresentanti degli organi sociali.

Il gran cancelliere, d’intesa con il presidente, convoca in tempi brevissimi il Consolato il quale provvederà, tra le altre cose, alla prima convocazione della Consulta.

Varie

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Articolo 6 - Giovani e studenti

Appartengono alla categoria “giovani e studenti” i soci effettivi che non abbiano compiuto il 25° anno di età.

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Articolo 7 - Consultori a vita

I consultori a vita sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

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Articolo 8 – Soci morosi

Il socio che per un anno non paga la quota sociale non riceverà più il Bollettino. Al terzo anno di morosità il Consolato delibera la decadenza del socio moroso ai sensi dell’art. quinto, lettera d, dello Statuto.
(modificato all'unanimità dal Parlamento del 22.4.2017)

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